Il Tribunale di Trento con la sentenza numero 856/2014 ha stabilito che: “costituiscono comportamenti idonei ad integrare il reato di abbandono di animali ex art. 727 c.p., non solo le sevizie, le torture o le crudeltà caratterizzate da dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psico - fisica degli animali quali autonomi esseri viventi (…) Con la conseguenza che la carenza di cibo, la costrizione in ambienti ristretti e sporchi, senza possibilità di deambulare, possono costituire, nel loro insieme, comportamenti di vero maltrattamento”.
Per tale motivo, il proprietario di un cane di razza pastore tedesco, per sua natura di grossa taglia e, di conseguenza, bisognoso di ampi spazi per potersi muovere, è stato condannato per il reato di abbandono di animali ex art. 727 c.p.
Nel caso di specie, infatti, l’imputato costringeva il cane a vivere sul balcone della propria abitazione, in mezzo ai suoi escrementi e dovendo sopportare la pioggia e la neve poiché la tettoia soprastante era di modeste dimensioni. Di conseguenza, a causa del forte stress provocatogli da questa situazione, il cane si era anche ferito la zampa rompendo il vetro di una finestra nel tentativo di entrare in casa.
Per tale motivo, il proprietario di un cane di razza pastore tedesco, per sua natura di grossa taglia e, di conseguenza, bisognoso di ampi spazi per potersi muovere, è stato condannato per il reato di abbandono di animali ex art. 727 c.p.
Nel caso di specie, infatti, l’imputato costringeva il cane a vivere sul balcone della propria abitazione, in mezzo ai suoi escrementi e dovendo sopportare la pioggia e la neve poiché la tettoia soprastante era di modeste dimensioni. Di conseguenza, a causa del forte stress provocatogli da questa situazione, il cane si era anche ferito la zampa rompendo il vetro di una finestra nel tentativo di entrare in casa.
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