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scimpanz imagesLo scorso 3 novembre, la Terza Corte di Garanzia di Mendoza (Argentina) ha stabilito che lo scimpanzé Cecilia, un primate di 30 anni rinchiuso all’interno di una gabbia nello zoo di Mendoza, è un “soggetto non umano” portatore di diritti fondamentali.

La sentenza è arrivata a seguito di un ricorso presentato dall’A.F.A.D.A. (associazione dei funzionari e degli avvocati per i diritti degli animali).

In particolare, l’associazione sosteneva che, poiché Cecilia era stata rinchiusa in una piccola gabbia di cemento, soggetta ad altissime temperature d’estate e sotto zero d’inverno e senza la compagnia di suoi simili (malgrado gli scimpanzé siano animali estremamente socievoli) con il solo scopo di esibirla al pubblico come se fosse un oggetto circense, essa era stata schiavizzata e privata illegittimamente ed arbitrariamente da parte delle autorità dello zoo di Mendoza della sua libertà di movimento e del diritto di vivere in maniera dignitosa. scimpanz e uomo cz58bhqxuaelddyInoltre, visto che gli scimpanzé hanno un’identità genetica pari al 99,4% della nostra, per l’A.F.A.D.A. Cecilia è una “persona non umana”, innocente, che è stata condannata a passare la propria esistenza in una prigione su decisione arbitraria delle autorità dello zoo senza che abbia commesso alcun delitto e senza avere un previo processo legale e valido.

Per questo motivo quindi, dal momento che non esisteva alcun ordine di un’autorità competente che disponesse lo stato di detenzione di Cecilia, l’A.F.A.D.A. ha richiesto al giudice l’habeas corpus, ovvero l’istituto che permette di salvaguardare la libertà individuale contro detenzioni arbitrarie ed extragiudiziali, chiedendo quindi all’autorità giudiziaria di verificare se tale detenzione è stata disposta da un’autorità competente o se essa è stata disposta senza concreti elementi di accusa (tale istituto era stato richiesto anche nel 2014 per l’orango Sandra detenuta nello zoo di Buenos Aires. Anche in quel caso un giudice riconobbe lo stato di “soggetto non umano” per la primate, ma l’età dell’animale non permise il suo trasferimento).

scimpanz images 2In tale contesto, il giudice Maria Alejandra Mauricio si chiede quindi se le grandi scimmie (orangotango, scimpanzé, bonobos e gorilla) sono soggetti di diritto non umani e se solo gli umani possono essere soggetti portatori di diritti.

Innanzitutto, la giudice osserva che nel Codice Civile argentino (come purtroppo in quello italiano, ndr) gli animali vengono considerati come “cose semimobili”. Tuttavia, tale classificazione agli occhi della giudice non risulta corretta poiché gli animali non sono oggetti inanimati ma sono esseri senzienti, capaci di provare emozioni. Inoltre, gli scimpanzé sono geneticamente molto simili agli esseri umani e, infatti, sono esseri intelligenti (essi, infatti, hanno la capacità intellettiva di un bambino di 4 anni), capaci di ragionare, hanno coscienza di loro stessi, risolvono problemi della vita quotidiana, provano emozioni quale felicità, frustrazione, disagio, sanno fabbricare ed utilizzare strumenti ed usano simboli per comunicare.

Pertanto, secondo la giudice, lo scimpanzé non può essere trattato come una cosa ed esposto alla stregua di un’opera d’arte, poiché è evidente che le grandi scimmie sono esseri senzienti e, per questo motivo, devono essere trattati come soggetti non umani portatori di diritti.
Ciò poi è provato anche dal fatto che il legislatore argentino ha previsto con la Legge n. 14.346 il reato di maltrattamento contro gli animali, implicando quindi il riconoscimento implicito che gli animali possono “sentire” e quindi soffrire a causa di tali maltrattamenti, attribuendogli di conseguenza la condizione di soggetti di diritto, i quali possiedono diritti fondamentali che non devono essere violati.
Inoltre, poiché la dottrina potrebbe opporsi a tale ragionamento sostenendo che gli animali mancano di volontà e non sono in grado di esprimersi, la giudice equipara gli animali ai soggetti incapaci i cui diritti sono esercitati dai loro rappresentanti legali e, allo stesso modo, i diritti degli animali possono essere quindi esercitati dalle ONG, dagli organi di Stato e da qualsiasi persona che abbia un interesse collettivo e/o diffuso.
La giudice Mauricio richiama poi la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale del 1978, sottoscritta presso la sede dell’UNESCO, che all’articolo 4 prevede: “a) tutti gli animali appartenenti ad una specie selvatica hanno diritto di vivere liberi nel loro ambiente naturale, terrestre, aereo o acquatico e a riprodursi; b) tutte le privazioni della libertà, inclusa quella a scopo educativo, è contraria a questo diritto.”, riconoscendo quindi espressamente a livello internazionale che tali specie hanno diritto di vivere in libertà.

gaialexTra l’altro, dalla sentenza emerge che il Tribunale aveva realizzato un’ispezione a sorpresa nello zoo di Mendoza e aveva constatato che Cecilia era rinchiusa in un piccolo recinto formato di muri di cemento, senza oggetti per il suo intrattenimento e in assenza di elementi per riprodurre il suo habitat naturale. Ciò detto, la giudice si chiede quindi se una gabbia di dimensioni grandi avrebbe potuto essere un luogo adeguato per Cecilia. A tale quesito la giudice dà però una risposta negativa sostenendo che Cecilia è un soggetto non umano portatore di diritti e, come tale, possiede il diritto inalienabile di vivere nel suo habitat e a nascere in libertà e a conservarla per cui non può essere utilizzata come una cosa esponendola all’interno di una gabbia solo per intrattenere le persone.

Alla luce di quanto sopra quindi, il giudice ha stabilito che, essendo Cecilia un soggetto non umano portatore di diritti, ella deve essere trasferita dallo zoo di Mendoza al santuario di Sorocaba in Brasile al fine di poter vivere nel suo ambiente e nelle condizioni proprie della sua specie.

A questo punto, ci si auspica che anche i legislatori e i giudici europei facciano tesoro di questa preziosissima pronuncia e che la possano utilizzare come spunto per liberare finalmente gli animali dagli zoo e dagli acquari e impedire che altri esseri viventi innocenti vengano strappati dal loro habitat naturale.

gaia lex liguria - avv. manuela giacominiAvv. Manuela Giacomini
Conte&Giacomini Avvocati
Gaia Lex Liguria

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