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pastore tedesco abbandonatoIl Tribunale di Trento con la sentenza numero 856/2014 ha stabilito che: “costituiscono comportamenti idonei ad integrare il reato di abbandono di animali ex art. 727 c.p., non solo le sevizie, le torture o le crudeltà caratterizzate da dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psico - fisica degli animali quali autonomi esseri viventi (…) Con la conseguenza che la carenza di cibo, la costrizione in ambienti ristretti e sporchi, senza possibilità di deambulare, possono costituire, nel loro insieme, comportamenti di vero maltrattamento”.
Per tale motivo, il proprietario di un cane di razza pastore tedesco, per sua natura di grossa taglia e, di conseguenza, bisognoso di ampi spazi per potersi muovere, è stato condannato per il reato di abbandono di animali ex art. 727 c.p.
Nel caso di specie, infatti, l’imputato costringeva il cane a vivere sul balcone della propria abitazione, in mezzo ai suoi escrementi e dovendo sopportare la pioggia e la neve poiché la tettoia soprastante era di modeste dimensioni. Di conseguenza, a causa del forte stress provocatogli da questa situazione, il cane si era anche ferito la zampa rompendo il vetro di una finestra nel tentativo di entrare in casa. Inoltre, l’animale veniva nutrito con del pane secco ogni due giorni e gli veniva dato da bere tramite un secchio che il più delle volte si rovesciava costringendolo quindi a dissetarsi con la sua urina.
Tali condotte, a parere del giudice, rappresentative di come un cane non deve essere tenuto, integrano il reato di abbandono poiché questo si integra anche in caso di trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione verso il proprio animale e non solo quando vi è una condotta di distacco volontario da esso. Nello specifico, il comma 2 dell’art 727 c.p. sanziona la condotta di “chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”. Alla luce di ciò, appare quindi evidente che la condotta dell’imputato, totalmente indifferente ai bisogni più elementari del cane tanto da lasciarlo senza cibo e acqua per giorni e da non accorgersi della ferita alla zampa malgrado le macchie di sangue e il fatto che questo non deambulasse correttamente, non può non integrare la fattispecie di cui all’art. 727 c.p.
Inoltre, sotto il profilo soggettivo, l’imputato si era dimostrato più volte disinteressato ai richiami dei vicini che gli avevano fatto notare le condizioni in cui il cane veniva tenuto visto che questo, a causa dello stato di abbandono e incuria in cui versava, abbaiava costantemente di giorno e di notte provocando disturbo.
Il giudice ha così ravvisato l’ipotesi dolosa piuttosto che quella colposa quale elemento psicologico integrante il reato di abbandono poiché è sufficiente la semplice volontarietà del fatto.

Avv. Manuela Giacomini
Conte&Giacomini Avvocati
Gaia Lex Liguria

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