Il processo vedeva i mici di una colonia felina di un supercondominio imputati perché accusati da una coppia di aver sistemato le loro cucce, nelle quali passare le stagioni fredde, nello spazio condominiale comune. I due condomini, non potendo portare direttamente i gatti in tribunale, ci hanno trascinato i gattari che si occupano della colonia. Chiedendo, oltre alla rimozione delle casette e l'allontanamento dei mici, anche un risarcimento morale agli altri 500 condomini del supercondominio. Dopo tre anni di discussione è arrivata la sentenza di primo grado. Con la quale i gatti hanno vinto alla grande il primo round. Nella sentenza si riconosce ai mici il diritto di vivere nel palazzo. Non solo. Con un passaggio storico, la sentenza riconosce pure il diritto dei gattari a lasciare le casette al loro posto. Richiamando la legge 281/91, riconosce che i gatti sono “animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio radunandosi in gruppi denominati colonie feline; pur vivendo in libertà sono stanziali e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato, creandosi così un loro habitat ovvero quel territorio, o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e non, nel quale vivono stabilmente. Nessuna legge nazionale o regionale proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat anzi, molte Regioni ( come la Lombardia) hanno emesso disposizioni normative a tutela delle colonie feline, con l’applicazione di sanzioni pecuniarie in caso di violazione. Secondo detta normativa i gatti che stazionano e/o vengono alimentati nelle zone condominiali non possono essere allontanati o catturati. La normativa / la legge:
La legge 281/91 (“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”) parla chiaro:
Art. 2 comma 7: è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà;
Art. 2 comma 8: i gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo;
Art. 2 comma 9: i gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili;
Art. 2 comma 10: gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d’intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
Le leggi regionali prevedono spesso ulteriori norme per la tutela dei gatti liberi.
Che fare:
I gatti che vivono liberi, in colonie, sono tutelati. Nonostante questo, non sono pochi gli amministratori di condominio o i condomini che non li accettano nei propri cortili e giardini e minacciano allontanamenti e avvelenamenti. In tal caso è bene far affiggere dagli amministratori di condominio, negli appositi spazi, sia i testi delle leggi 281/1991 e 189/2004 sia l’art. 146 del T.U. Leggi Sanitarie (Sostanze velenose). Contro le intolleranze l’associazione Gaia ha predisposto un apposito cartello che riporta le norme. E’ possibile chiederlo alla nostra associazione alla mail
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e poi scrivere una lettera all’amministratore di condominio chiedendo che venga apposto negli appositi spazi comuni.
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