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Gaia Lex - Mai più impuniti maltrattamento e uccisione
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gaialexdi Edgar Meyer, presidente Gaia - tratto dalla rubrica "Diritti e Doveri" di Pets & the City

Aveva preso a calci un cagnolino uccidendolo. Per questo motivo il giudice del tribunale di Ascoli, Barbara Bondi Ciutti, ha condannato a sei mesi di reclusione (pena sospesa) un ascolano di 56 anni accusato di maltrattamento di animali. Il fatto risale al 2009, la sentenza è arrivata ora. L'uomo ha ammesso di aver colpito con un calcio l'animale, ma -si è difeso- solo per allontanarlo. Il colpo aveva però leso inesorabilmente la cistifellea del cagnolino, che dopo alcuni giorni è purtroppo morto. Nel frattempo l'imputato ha risarcito la proprietaria, ma ciò non è bastato a evitargli la condanna.

Condannato a nove mesi di carcere per aver lasciato il suo cane lupo chiuso in gabbia per tre giorni senza cibo e acqua. E' accaduto ad un 44enne pesarese. Quando il cane è stato ritrovato, non aveva più neanche la forza di stare in piedi sulle zampe. Ora l'animale è stato confiscato ed al momento si trova nel canile comunale dove è stato curato e rifocillato, in attesa di essere adottato da una nuova famiglia.

Sono solo due tra le ultime sentenze dei tribunali italiani in materia di tutela animale, entrambe di questa primavera. Dal 2004, anno di approvazione della legge che ha rivoluzionato i diritti degli animali d’affezione, si stanno infatti moltiplicando le sentenze come quelle descritte. Il maltrattamento e l’uccisione immotivata di animali è un reato penale, e viene punito duramente dal nostro Codice Penale. La norma è la ben nota (ma solo agli animalisti) legge 20 luglio 2004, n. 189: “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché dell’impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”. La legge 189/2004 individua e definisce un elenco di delitti nei confronti degli animali (maltrattamenti, uccisioni, abbandoni, combattimenti, doping, spettacoli) per i quali, per la prima volta in Italia, è stato previsto anche il carcere.


Box: LA LEGGE 189 "IN PILLOLE"

- Maltrattamento: reclusione da 3 mesi ad un anno e mezzo o multa fino a 30mila euro per chi cagiona una lesione ad un animale, un danno alla salute, o sevizie o comportamenti, fatiche, lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.

- Uccisione per crudeltà: reclusione da 4 mesi a 2 anni.

Le leggi, insomma, ci sono. Vanno però fatte rispettare. Sennò rimangono carta straccia. E, dunque, se si è testimoni di fatti di crudeltà nei confronti di altri animali è nostro dovere segnalarlo. Farlo non è difficile. Gli atti di denuncia e querela sono privi di specifiche formalità (eccetto quelle legale al deposito) e, dunque, alla portata – salvo ipotesi complesse – di tutti. Qui sotto è possibile scaricare dei facsimile di denuncia. La denuncia va depositata a mano presso la cancelleria della Procura della Repubblica oppure presso un qualsiasi ufficio di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia Provinciale) che sono tenuti non solo a riceverla ma anche a disporre subito gli opportuni accertamenti. Non usate raccomandate o fax.

Traccia di esposto contro il maltrattamento di animali

Premettendo che gli atti di denuncia e querela sono privi di specifiche formalità (eccetto quelle legate al deposito) e, dunque, alla portata – salvo ipotesi complesse – di tutti e che presso gli uffici preposti alla ricezione di questi atti sarà possibile trovare una valida assistenza alla compilazione (per la quale è bene comunque sempre contattare un legale di fiducia prima del deposito), ecco un esempio assolutamente generale di denuncia al quale poi adattare con le dovute differenze i singoli atti. Utilizzate l’esempio solo come riferimento.

La denuncia va depositata a mano o presso la cancelleria della Procura della Repubblica o presso un qualsiasi ufficio di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia Provinciale) che sono tenuti non solo a riceverla ma anche a disporre subito gli opportuni accertamenti. Non usate raccomandate o fax.

Lo stesso seguente facsimile, opportunamente adattato, si può utilizzare per le altre fattispecie di reato previste dalla legge 189 del 2004: artt. 544 bis c.p. (Uccisione di animali); art. 544 quater

(Spettacoli o manifestazioni vietati); art. 544 quinquies (Divieto di combattimento tra animali); art. 727 c.p. seconda parte (Detenzione incompatibile); articolo 2 della Legge (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani e gatti)

ATTO DI DENUNCIA (O QUERELA)

Ill. mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ...............................

e p.c. Al Comando Stazione Carabinieri di ……………… - oppure Al Commissariato della Polizia di Stato di …………… - oppure Al Comando Stazione Forestale………….. - oppure alla Guardia di Finanza di ………………….oppure al Comando Polizia Municipale di ....................... - oppure al Comando Polizia Provinciale di .......................

(se invece la consegnate solo all’Organo di Polizia, indicherete solo quello prescelto)

La/Il sottoscritta/o (generalità, domicilio, recapiti telefonici) espone quanto segue.

In data …… in località ................ del comune di .................... ha notato (esposizione dettagliata dei fatti cui si è assistito; fornire inoltre ogni elemento utile per la identificazione dei responsabili: targhe di auto, riconoscimento personale, descrizione somatica, etc...; nel caso di ignoti intestare l’atto “contro ignoti”; aggiungere ogni elemento utile che possa descrivere le modalità dell’azione, ad es. “faceva uso di una spranga”, ovvero “trasportava l’animale facendo uso di un camion privo di aerazione per l’aria” ovvero “deteneva l’animale in una gabbia insufficiente” ecc..).

Trattasi di possibile ipotesi di reato di cui all’articolo 544 ter del Codice penale (Maltrattamento di animali) che ha provocato grave strazio all'animale medesimo (eventualmente aggiungere, se i fatti ancora sono in atto, “che sta continuando a procurare strazio all'animale”).

In questo contesto si indirizza il presente esposto alla S.V. confidando che i responsabili possano esser perseguiti penalmente (eventualmente aggiungere, se i fatti ancora sono in atto: “si avanza cortese istanza affinché gli organi di indirizzo si attivino per impedire che il reato sopra descritto possa essere portato ad ulteriori conseguenze”)

Tenere presente che i reati di cui alla legge 189/04 sono procedibili d’ufficio ma, per precauzione, nel caso in cui l’autorità procedente dia una diversa qualificazione giuridica dei fatti, risulta opportuno  inserire i tre punti sotto indicati:

1) Allorché fosse necessario ai fini della procedibilità, il presente atto è da intendersi atto di querela contro coloro che risulteranno responsabili dei fatti di reato, per i quali si chiede espressamente la punizione penale ai sensi di legge”;

2) Ai sensi degli artt. 406 e 408 c.p.p. si chiede di essere informati presso il domicilio sopra indicato su eventuali richieste di proroghe delle indagini preliminari e eventuali richieste di archiviazione”.

3) In qualità di querelante, ci si oppone all’eventuale emissione di un decreto penale di condanna.

Si indicano quali persone informate sui fatti sopra descritti i sigg.ri:

- Tizio, nato a il , residente/domiciliato in alla via , telefono

- Caio ……

si allegano (gli eventuali) seguenti documenti:

- referto del veterinario

- foto

- riprese video

- bastoni, catene, trappole ecc…

- tracce di veleno ... (per le quali si chiede che la S.V. Voglia disporre una specifica analisi)

- altro..

 

Si ringrazia.

 

Luogo, Data e

 

firma che viene apposta al momento del deposito dell’atto