Già le associazioni ecologiste hanno depositato il ricorso al TAR contro il Comune di Gera Lario e il Consorzio della Riserva Naturale del Pian di Spagna, nei confronti della Soprintendenza dei Beni architettonici e paesaggistici perché si fermi lo scempio annunciato e ignorato al Pian di Spagna, la zona umida riconosciuta e tutelata a livello internazionale e Riserva naturale regionale, dove si vorrebbe costruire a 150 metri dal lago (in zona a rischio esondazione, tutelata dalla convenzione di Ramsar, Sito di interesse comunitario dall'Unione europea e considerata Zona di Protezione Speciale) una casa colonica con annesse serre e spaccio vendita di prodotti aziendali.
Le associazioni firmatarie chiedono alla Giunta regionale l’annullamento del provvedimento e la segnalazione al Segretariato della Convezione di Ramsar e all’Unione Europea, in relazione alla plateale violazione della normativa internazionale a tutela delle zone umide di importanza internazionale – tale è il Pian di Spagna dal 1976 – e delle Direttive comunitarie Habitat e Uccelli.
“Chiediamo agli Enti locali e soprattutto alla Regione una maggiore responsabilità nel rispettare i vincoli di tutela e soprattutto gli investimenti fatti per la valorizzazione del territorio e della biodiversità” dichiarano le associazioni. Il Pian di Spagna è il crocevia di importanti rotte di migrazione europee. Qualsiasi alterazione del suo habitat non significherebbe solo la perdita di un bene prezioso per l’ambiente locale, ma sottrarrebbe anche agli uccelli migratori un’importantissima area di sosta, con conseguenze sull’ecosistema estese ben oltre i confini nazionali.
Alla Giunta Regionale
c.a. Presidente e Assessori
c.a. Assessore al Territorio
c.a. Dott. Gianangelo Bravo
per posta certificata
ISTANZA EX ART. 50 L.R. 12/2005
(Poteri regionali di annullamento e di inibizione di permessi di costruire in contrasto con norme prevalenti)
I sottoscritti,
Paola Brambilla, nella sua qualità di Presidente del WWF Ong Onlus, sezione regionale Lombardia
Damiano di Simine, nella sua qualità di Presidente di Legambiente Lombardia Onlus,
Massimo Soldarini, nella sua qualità di Responsabile Lipu Onlus Lombardia
Giuliana Pirotta, nella sua qualità di responsabile del C.R.O.S., Centro di Ricerche Ornitologiche Scanagatta
Carlo Violani, nella sua qualità di Presidente del GOL, Gruppo Ornitologico Lombardo,
Costanza Pratesi, nella sua qualità di responsabile nazionale Ufficio Ambiente del FAI
Luigi Santambrogio, nella sua qualità di Presidente di Italia Nostra onlus, sezione regionale Lombardia
Guido Pollice, nella sua qualità di Presidente VAS onlus
Edgar Meyer, nella qualità di Presidente Gaia Animali e Ambiente
chiedono
alla Ecc.ma Giunta Regionale e al Dirigente della struttura regionale l’esercizio dei poteri regionali di annullamento e inibizione del permesso di costruire n. 20/2010, rilasciato dal Responsabile del Settore edilizia privata del Comune di Gera Lario in data 1° giugno 2012 alla Cascina Pian di Spagna e Borgofrancone s.a.s. di Viola Barbato & c., di cui si è appresa notizia dall’avviso di rilascio affisso all’albo pretorio del Comune di Gera Lario dal 3 giugno 2012 al 18 giugno 2012;
Detto permesso di costruire è stato preceduto dal rilascio di un’autorizzazione paesaggistica che non riporta se non uno solo dei plurimi vincoli, internazionali, comunitari e nazionali di natura ambientale e paesaggistica che gravano sull’area oggetto di edificazione: è infatti area umida di interesse internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar, è SIC e ZPS ai sensi delle direttive habitat e uccelli, è Riserva naturale regionale soggetta ai vincoli delle aree protette, e infine è sita nei 300 metri dal lago di Como e nei 150 metri dal fiume Adda e il Canale Borgofrancone.
Detto permesso di costruire è inoltre stato rilasciato su un progetto diverso da quello sul quale il Consorzio della Riserva, organo preposto al rilascio della valutazione di incidenza prevista per la tutela del SIC e della ZPS IT2040042 aveva reso un parere di incidenza positivo in data 28 giugno 2011. il progetto veniva infatti modificato a seguito di parere negativo della Soprintendenza, ma non veniva sottoposto alla nuova valutazione di incidenza.
Il Consorzio peraltro, sino al marzo del 2012, era all’oscuro del fatto che il progetto nel frattempo fosse stato modificato ed autorizzato, sia sotto il profilo paesaggistico che sotto quello edilizio, come prova la lettera inviata a Regione Lombardia in data 7 marzo 2012 in cui appunto il Consorzio della Riserva informava la Regione - che chiedeva chiarimenti - che nessuna costruzione era stata realizzata e che l’iter era fermo in quanto la Soprintendenza aveva espresso parere negativo.
Una volta appreso che invece era stata rilasciata un’autorizzazione paesaggistica positiva dal Comune (mai trasmessa alla Riserva in violazione dell’art. 146, comma 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio [1]) e sinanche un permesso di costruire sulla base di un progetto diverso da quello sottoposto in origine a valutazione di incidenza, il Consorzio, in data 14 giugno 2012 prot. 470, scriveva una diffida al Comune di Gera Lario e al proponente l’intervento, intimando a quest’ultimo di non eseguire qualsivoglia intervento prima del rinnovo della valutazione di incidenza sul nuovo progetto.
Alcune delle associazioni ricorrenti hanno promosso ricorso al TAR Lombardia, avverso il permesso di costruire e gli atti presupposti, pur con enormi difficoltà derivanti sia dalla ristrettezza dei termini che dal rifiuto dell’accesso all’informazione ambientale opposto loro dal Comune di Gera Lario, che non ha voluto rilasciare una copia del permesso di costruire stesso né degli atti presupposti; tutte ora però intendono chiedere con forza l’annullamento del permesso di costruire stesso, in quanto rilasciato in ritenuta violazione:
- del DRP 357/97 di recepimento delle direttive Habitat ed Uccelli;
- dell’art. 142, comma 1, lett. i), presenza di zona umida internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar ;
- dell’art. 142, comma 1 , lett. b) e c) del d.lgs. 42/04 (presenza di lago e di fiume), poiché il Comune nella sua autorizzazione paesaggistica ha preso in considerazione solo il vincolo paesaggistico derivante dalla dichiarazione di bellezze d’insieme ex art. 136 d. lgs. 152/06, e non ha previamente acquisito la valutazione d’incidenza sul nuovo progetto, nel cuore del SIC e della ZPS, prima di rilasciare il permesso di costruire.
Da tali violazioni discende altresì la violazione del P.T.R. nella parte in cui recepisce tale vincolistica internazionale, comunitaria, nazionale e regionale
Sussistono dunque tutti i presupposti per l’attivazione dei poteri della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 50 della L.R. 12/05, ai sensi del quale: “chiunque abbia interesse può richiedere alla Giunta regionale, entro un anno dalla data di inizio dei lavori, di procedere all’annullamento del permesso di costruire, qualora esso costituisca violazione di previsioni contenute in atti di pianificazione territoriale e definite di interesse regionale ai sensi del comma 2 e sia relativo a interventi di nuova costruzione, ovvero di demolizione e ricostruzione.
2. Sono di interesse regionale:
a) le previsioni prevalenti del PTR, del PTCP, dei piani dei parchi regionali e dei parchi naturali;
b) le previsioni degli atti del PGT riguardanti le aree destinate all'agricoltura, quelle soggette a vincolo paesaggistico, quelle di pregio ambientale, nonché quelle non soggette a trasformazione urbanistica.”
Si chiede
dunque che, atteso il mancato inizio ad oggi dei lavori, e l’urgenza di provvedere affinché venga evitata una grave compromissione dei vincoli ambientali prevalenti e preordinati al PGT, ai sensi del comma 3 del citato articolo 50 della LR. 12/05 il dirigente della competente struttura regionale effettui gli accertamenti necessari nel contraddittorio delle parti, per riferire alla Giunta Regionale, e infine
si fa soprattutto istanza
affinchè, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, “in pendenza della procedura di annullamento, il dirigente della competente struttura regionale ordina la sospensione dei lavori, con provvedimento da comunicare al comune e da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile” agli interessati.
[1] L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla Soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla Regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
(comma così modificato dall'articolo 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)
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