|
GAIA ANIMALI ED AMBIENTE VIA DOGANA 2 20123 MILANO 02 86463111
|
|
|
PAGINA 4
CANI GATTI E CITTA' |
ADOZIONI A DISTANZA | PERSI E TROVATI |
L'asinello Einstein salvato da GAIA con Stefano Carnazzi e Monica D'Ambrosio |
RANDAGISMO |
BOCCONI AVVELENATI | SPIAGGE | REGIONI, PROVINCE E CITTA' AMICHE DEGLI ANIMALI | |
CANI E CACCIA | APPELLO | VACANZE ANIMALI | |
ANIMALI IN CITTA' E IN CONDOMINO | TESTAMENTO | LIBRI | |
GUINZAGLIO E MUSERUOLA | STERILIZZAZIONE |
A CURA DELLO STUDIO FRICKER |
Animali a casa e in condominioConvivere con uno o più animali spesso è problematico e non per colpa dei nostri amici a quattro zampe, bensì a causa di vicini, condomini e amministratori intolleranti. Chi possiede un animale deve guardarsi dall’ art. 659 del codice penale che recita: “(...) chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 600.000”. Occorre conoscere anche l’articolo 844 del codice civile che recita: “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto riguardo anche alla condizione dei luoghi”. È ovvio che la formulazione di questo articolo del codice civile risente della natura originariamente rurale della società italiana. Ma ciò non ha impedito alla Corte di Cassazione di fornire un’interpretazione moderna del codice (Cass. civ. 13/1/1975 n. 111), recitando: “Le cosiddette immissioni possono essere distinte in tre categorie: quelle derivate da un uso normale della cosa, causa di semplici molestie, che devono essere tollerate, quelle causa di un danno al fondo del vicino (...), quelle dannose ed illecite perché non dipendenti da un uso normale delle cose (...)”. A febbraio 2000 la Corte di Cassazione ha definitivamente sancito la leggittimità dell’abbaiare dei cani anche in casa ed anche in condominio. Secondo quanto stabilito dall’Alta Corte non è sufficiente che il cane che abbaia dia fastidio ad un solo inquilino o vicino, per far scattare i provvedimenti (comunque di natura amministrativa) è necessario che tutto il condominio ne lamenti il fastidio. Al di là di ciò che ha sancito la Cassazione è comunque buona norma evitare che il proprio cane disturbi la quiete ed il riposo del vicinato, fosse anche una sola persona. Il regolamento condominiale non può impedire il possesso e la detenzione in casa (propria o in affitto) di animali a meno che non abbia natura “contrattuale”, vale a dire non sia sottoscritto e firmato dalle parti all’atto della compravendita dell’immobile o dell’unità immobiliare. Sono molto rari i casi in cui un regolamento condominiale abbia natura contrattuale. Si tratta di documentazione facilmente consultabile, in possesso dell’amministratore del condominio o della proprietà dell’immobile. Oltre a un presupposto generale, definito con la sentenza n. 899 del 24 marzo 1972 emessa dalla Corte di Cassazione, (il regolamento condominiale non può ledere il superiore diritto alla proprietà privata), esistono anche alcune sentenze di preture e tribunali. Le Regioni che sono responsabili delle ALER (ex IACP, Istituto Case Popolari) e i Comuni possono adottare poprie normative che consentano esplicitamente il possesso degli animali nei condomini delle case di edilizia popolare e comunale, regolamentandone la presenza. |
CANI&GATTI IN CITTA’: I MEZZI PUBBLICI. Cartellino rosso per gli animali sui mezzi pubblici. Trasportare un cane in città, soprattutto se di taglia grande, sta infatti diventando sempre più un’impresa: a meno che non si circoli con la propria macchina, è proprio un bel guaio. Difficile usare i mezzi pubblici, difficile trovare un tassista ben disposto. “Nossignore, mi dispiace. Con quel cane lì non la carico”. Questa è la risposta che un proprietario di quattrozampe riceve, nove volte su dieci, dai conducenti di taxi. “Chissà quanti peli mi lascia sul sedile - aggiunge qualche autista nel tentativo di giustificarsi - poi devo pulire altrimenti ai clienti danno fastidio”. C’è clemenza solo per i “mini”, quelli che possono stare in braccio. E su tram e autobus? Regolamenti ferrei in quasi tutte le città d’Italia. Le aziende tramviarie sono concordi nel consentire il libero accesso solo ai cani per non vedenti, per cacciatori e a quelli di piccola taglia, purchè tenuti in braccio e con la museruola. Altri animali di dimensioni ridotte, come gatti, uccellini o criceti, possono viaggiare nelle apposite gabbiette: pagando il biglietto, si intende. Le proteste dei proprietari di cani, sostenute dalle associazioni animaliste, stanno però smuovendo le acque in alcune grosse città italiane. “Il regolamento su trasporti di animali è un po’ restrittivo - ammette Daniele Bonecchi, dell’ufficio stampa ATM, l’azienda tramviaria milanese - tanto che stiamo pensando di allargarne un po’ le maglie”. Recentemente un test fra gli utenti ha sondato le reazioni a un’ipotesi di accesso ai mezzi anche per animali di dimensioni maggiori. “I pareri sono risultati discordanti. Alcuni erano favorevolissimi, altri invece perplessi. Ci proponiamo di consultare ancora i nostri passeggeri, anche perchè ci rendiamo conto che allo stato attuale i proprietari di cani grossi sono discriminati”, conclude Bonecchi. A Roma, sta battagliando con tenacia e passione Monica Cirinnà, consigliere comunale per i Verdi e responsabile dell’Ufficio Diritti Animali della capitale. “Questi regolamenti fortemente penalizzanti per alcune categorie di utenti sono una discriminazione totalmente priva di fondamento - sostiene - anche perchè manca una classificazione certa dei cani in base alle taglie”. Le sue invettive hanno fatto centro. Il consiglio comunale di Roma ha recentemente votato all’unanimità un ordine del giorno grazie al quale si dà la possibilità di trasportare sui mezzi pubblici i cani di tutte le taglie e non solo i piccolini, quelli dei non vedenti e dei cacciatori. Si tratta di una piccola rivoluzione, ma c’è un “ma”: il nuovo regolamento non è operativo perchè manca ancora il parere vincolante della Regione Lazio. Che tarda ad arrivare. “Sono pronta a convocare tutti i canari di Roma, salire sugli autobus con i nostri quattrozampe e farci multare, pur di ottenere attenzione sulla questione”, insiste Monica Cirinnà. Speriamo che non ve ne sia bisogno. Che fare, nel frattempo? Ci hanno pensato alcuni intraprendenti amanti degli animali, ideando un curioso servizio alternativo a quello pubblico. A Milano, per qualsiasi evenienza, c’è Oscar Taxi: un vero personaggio, amato da tutti coloro che si occupano di animali. “Tutto è cominciato da un episodio personale”, racconta Giacomo Ferrara, alias Oscar. “Già da alcuni anni intervenivo come volontario per la Lega Antivivisezione, a favore dei gatti in difficoltà. Una sera dell’89 mi è toccato trasportarne alcuni, ma mi si è rotta la macchina. Ho chiamato almeno una ventina di tassisti: nessuno che accettasse di caricarmi”. Il solito problema, dunque. “Allora mi sono detto: possibile che a Milano si sia ridotti così? Bisogna creare un servizio apposta”. E siccome Ferrara è un tipo concreto, ecco nascere Oscar Taxi, col suo bel furgoncino tutto in regola, iscritto alla Camera di Commercio. Non manca nulla. C’è anche l’assicurazione sugli animali che vengono trasportati. “Mi chiamano per i servizi più svariati. Per esempio, mi capita spesso di portare animali dal veterinario, magari perchè il proprietario non ha tempo”, continua Giacomo Ferrara. “Io sto lì e poi li riporto a casa. Oppure di trasportarli in vacanza, in qualche posto al mare o in montagna”. Oscar (tel. 02-8910133) è una sicurezza, i clienti si fidano solo di lui. Il costo? Per un viaggio medio in città, 50.000 lire, andata e ritorno. Per tragitti più lunghi dipende dalla lunghezza del percorso e dal tempo impiegato. Ma Oscar non è l’unico taxi per animali d’Italia. I romani possono contare su Master Dog, agenzia di servizio a domicilio per cani e gatti. “Abbiamo tre vetture-furgone a disposizione, autorizzate dalla Ussl e appositamente attrezzate per il trasporto di tutti gli animali domestici in genere”, spiega Ergun Comert, ideatore di Master Dog. La cui fama (tel. 06-58202821) è in rapida espansione. “Effettuiamo in media una trentina di viaggi a settimana”, prosegue Comert. “Applichiamo un prezzo medio, forfettario, che è di 47.000 lire per ogni viaggio”. L’impressione generale, dunque, è che per cani e gatti “pendolari” stiano arrivando tempi migliori. Roma potrebbe dare il buon esempio. Seguiranno a ruota tante altre? Sei milioni di quattrozampe se lo augurano, assieme ai loro padroni. |
I GATTI IN CASA E PER STRADA. I gatti che vivono liberi non possono essere catturati e spostati altrove. Il comma 8 dell’articolo 2 della legge 281/91 recita infatti: “I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo”. I gatti liberi non si toccano. Lo ha stabilito anche una sentenza del 1990 del Tar del Veneto che “in considerazione della natura essenzialmente libera di tali animali” ne ha vietato la cattura, respingendo una delibera del sindaco di Caprino Veronese che nel 1988 aveva ingiunto all’U.S.L. (ora ASL, nda) di catturare tutti i gatti vaganti nel cortile di una scuola materna. Come è noto in ogni città ci sono diverse signore (più raramente uomini) che si prodigano nel fornire cure e cibo ai gatti liberi. Le “mamme dei gatti”, anche dette “gattare”, affrontano mille difficoltà nella loro opera di volontariato. Molti condòmini non accettano i gatti liberi nei propri cortili e giardini e minacciano allontanamenti e avvelenamenti. In tal caso è bene affiggere in tali condomini o mostrare ai malintenzionati sia il testo dell’art. 727 del c.p. sia l’art. 146 delle Leggi sanitarie (Sostanze velenose), che recita: “Chiunque in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a 1.000.000”. La proprietà privata è un diritto inalienabile ed è quindi difficile far valere il proprio legittimo desiderio di accudire e sfamare i gatti liberi in cortili e in giardini privati. Tuttavia, la Legge 281 del 1991 consente l’adozione, da parte delle Associazioni protezioniste, delle colonie di gatti al fine di “assicurarne la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza”. Il comma 7 dell’articolo 2 della stessa Legge ribadisce che “è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà”. Di fronte alle intolleranze verso i gatti liberi in giardini, parchi, cortili pubblici o privati, la soluzione migliore è quella di fornire agli animali una tutela ufficiale da parte dell’Asl, richiedendone l’intervento per la sterilizzazione della comunità. Se interviene l’Asl la comunità di gatti viene in qualche modo “ufficializzata” e la proprietà, o la gestione dell’area, è costretta a prendere atto dell’impegno dell’autorità pubblica, che ribadisce la validità delle leggi di tutela degli animali. Secondo quanto previsto dal D.P.R. del 1954, Regolamento di Polizia veterinaria, i gatti liberi possono essere catturati dall’autorità sanitaria solo se presentano manifestazioni di infezione rabbica. Per ottenere la sterilizzazione gratuita dei gatti randagi occorre richiedere, con una segnalazione scritta, l’intervento del servizio veterinario dell'Asl competente per territorio. Gli ufficiali veterinari sono costretti per legge a sterilizzare gratuitamente i gatti liberi, reimmettendoli nel loro ambiente di origine, ma non sono obbligati a provvedere alla cattura e alla degenza (a meno che non sia previsto dalla legge regionale). Per queste operazioni è necessario chiedere la cortesia all’Asl, la collaborazione alle associazioni protezioniste o provvedere da soli. I Comuni potrebbero attivare convenzioni per la cattura dei gatti che vivono liberi, collaborando con l’ASL competente per la sterilizzazione e la reimmissione sul territorio degli animali. Per ulteriori informazioni sul controllo demografico delle comunità di gatti liberi occorre consultare le leggi regionali sul randagismo.
|