Animali "nocivi"?

Molto spesso si sente usare la terminologia "animali nocivi", di solito per indicare innocui animali, colpevoli solo di disturbare le attivita' dell'uomo, in primo luogo la caccia.

Cosi', talora capita di ascoltare racconti di fameliche orde di volpi che fanno stragi di ogni tipo di animale o di cornacchie killer che si dilettano a uccidere centinaia di nidiacei, di cinghiali e nutrie o castori che devastano boschi e sponde dei fiumi.

In realta', le eccessive fonti trofiche, costituite dalle onnipresenti discariche, hanno favorito la proliferazione di animali che il piu' delle volte hanno l'unica colpa di cibarsi di "selvaggina da ripopolamento venatorio" immessa in natura in condizioni gia' precarie e destinata comunque a prematura morte.

A queste si aggiungono le mode di diffusione commerciale di animali importati ed allegramente venduti, come le tartarughine americane, le nutrie, i furetti che vengono poi regolarmente abbandonati in liberta' appena creano fastidio in casa.

Il problema sorge quando alcune pubbliche amministrazioni (Regioni, Province e Comuni), anziche' preoccuparsi dei veri problemi del territorio, emanano sconcertanti atti in cui autorizzano l'abbattimento indiscriminato dei nostri amici animali, con motivazioni pretestuose.

A tal fine e' necessario sapere che:

1. la legge sulla caccia (legge n. 157/92) disciplina puntualmente all'art. 19 il "controllo della fauna selvatica" dettando precise regole e procedure, che comportano solo come ragione estrema l'adozione di piani di abbattimento.

2. In particolare, al fine di verificare la regolarita' di un provvedimento che autorizza l'uccisione di animali "nocivi" occorre accertare che: a) sia stato preventivamente acquisito il parere dell'Istituto Nazionale di Fauna Selvatica, unico organo abilitato al rilascio di tale attestazione. Tale parere autorizza gli abbattimenti solo dopo aver accertato l'adozione infruttuosa di metodi ecologici incruenti; b) vengano autorizzate esclusivamente le guardie dipendenti dalle amministrazioni provinciali e i proprietari e conduttori di fondi, e non, come spesso accade, generici cacciatori o guardie volontarie delle associazioni venatorie.

3. La violazione di una delle due condizioni sopraillustrate, e in particolare la mancanza del prescritto parere dell'Infs comporta la sicura illegittimita' dell'atto: cosa fare in questi casi? Innanzi tutto e' opportuno diffidare l'Amministrazione dal mantenere il provvedimento, invitandola a ritirarlo entro un determinato termine; se questa iniziativa non produce alcun effetto, e' opportuno segnalare la questione con un esposto alla competente Procura della Repubblica, chiedendo di procedere nei confronti di chi abbia posto in essere l'atto che si assume illegittimo. Avverso un atto della pubblica amministrazione, ritenuto illegittimo, e' inoltre sempre possibile ricorrere al TAR.

4. Vi e' poi da ricordare che, anche in presenza del parere dell'Infs, e' possibile chiedere la sospensione degli abbattimenti quando si abbia ragione di ritenere che questi siano eseguiti in aperta violazione delle norme vigenti (ad esempio se sono stati rinvenuti animali abbattuti appartenenti a specie diversa da quelle interessate al provvedimento).

5. Altra consuetudine invalsa in alcuni organi di gestione della caccia (Ambiti Territoriali di Caccia) e' quella di concedere "taglie" ai cacciatori per l'abbattimento di specie "nocive". Tali iniziative sono assolutamente illegittime in quanto esulano dalle competenze di tali organismi, che non possono erogare fondi per motivazioni che non siano state loro assegnate dalla Legge. Se si accertano irregolarita' di questo tipo e' opportuno chiedere l'intervento dell'amministrazione provinciale competente per territorio, al fine di evitare una richiesta in tal senso alla Procura della Repubblica. In casi estremi sara' opportuno ricorrere alla Procura della Repubblica con formale denuncia nei confronti della pubblica amministrazione

Alberto Giani

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